normative terminali di scarico
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normative terminali di scarico
DA MOTOCICLISTI.COM
Parlando di scarichi after market, e OMOLOGATI per l'uso in strada.
- Tratto dal sito della Polizia dello Stato:
…Per la sostituzione di una parte del sistema di scarico (nel suo caso la marmitta) è necessario che il pezzo di ricambio sia omologato (non è indispensabile che sia il pezzo originale), e che non varino le caratteristiche tecniche indicate nel documento di circolazione (es. limite massimo di emissioni sonore)…
Ecco il link:
http://www.poliziadistato.it/pds/gfo...fid=13&tid=612
- dal sito MotoTips:
Sostituzione Scarichi Non Omologati - Conseguenze legali
Ecco le conseguenze alle quali si va incontro se si monta uno scarico non omologato
"La sostituzione dell'elemento terminale del sistema di scarico deve avvenire non necessariamente con un pezzo originale, ma obbligatoriamente con uno omologato per l'impiego su quel particolare motociclo.
Circolare con l'elemento di scarico non omologato è sanzionato dall'art.72 C.d.S. con il pagamento di euro 71,00. Se le emissioni acustiche sono superiori ai livelli sonori ammessi, si aggiunge anche la sanzione prevista dall'art.155 C.d.S. pari ad euro 35,00.
Il comma 13 dell'articolo 72 del codice della strada sanziona "Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.
Invece l'articolo 78, commi 3 e 4, stabilisce che "Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433.
Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI".
Il tipo di sanzione è diversa in ragione del diverso comportamento illecito, sanzionato dal codice della strada.
Tuttavia è sempre da ricordare che a seguito della contestazione di una violazione al codice della strada che comporti il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria è sempre possibile esperire ricorso al Prefetto o al Giudice di pace, come previsto dagli artt. 203 e 204-bis."
- Motorizzazione Civile:
OMOLOGAZIONE SCARICHI
Per quanto riguarda gli scarichi, non c’è bisogno di nessun aggiornamento della carta di circolazione, se è marchiato CEE, la circolare ministeriale allegata lo conferma.
Ministero dei Trasporti - Divisione IV
Circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997
Oggetto: VEICOLI A MOTORE - SOSTITUZIONE DISPOSITIVO SILENZIATORE DI SCARICO.
"Sono pervenute, a questa sede, numerose segnalazioni di utenti in merito alla problematica della sostituzione del dispositivo silenziatore dello scarico dei veicoli a motore.
In particolare, alcune di queste riguardano anche le sanzioni applicate dagli organi di polizia nei casi di riscontrata "non originalità" del dispositivo in oggetto, in base all'art. 78 del Codice della strada (decreto legislativo 30/04/92 numero 285).
Come è noto, il dispositivo silenziatore di scarico ha durata limitata rispetto alla vita media del veicolo sul quale è installato, e pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni al fine di rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di circolazione del veicolo stesso.
Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice (si rammenta che il tipo di silenziatore non viene indicato nel documento di circolazione), oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato in base a norme dell'Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo.
Si fa presente che il citato articolo 78 del Codice della strada prevede i casi in cui si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita:
"...quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72...".
L'azione di "modifica" citata in detto articolo 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato, come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche, e meccaniche dell'intero sistema di scarico.
Tale ultima circostanza è l'unica per la quale si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C.
Da ultimo, si fa presente che il dispositivo di scarico, anche se di sostituzione, e di tipo omologato, deve comunque consentire il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione.
Tale accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm. dall'orifizio di scarico al regime di giri prestabilito, e può essere facilmente effettuato dagli organi di Polizia mediante un fonometro.
Per facilitare l'individuazione dei silenziatori originali, nel corso degli accertamenti su strada, si fa presente che questi riportano il marchio del fabbricante del veicolo ovvero un logo dello stesso oltre ad un codice alfanumerico.
Per contro un silenziatore di sostituzione omologato riporta, oltre al marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso, anche un marchio internazionale di omologazione di cui si riporta un fac simile:
ex 00 0000
Le marcature sopra descritte devono essere punzonate sul corpo dei dispositivi, o sugli elementi degli stessi.
Parlando di scarichi after market, e OMOLOGATI per l'uso in strada.
- Tratto dal sito della Polizia dello Stato:
…Per la sostituzione di una parte del sistema di scarico (nel suo caso la marmitta) è necessario che il pezzo di ricambio sia omologato (non è indispensabile che sia il pezzo originale), e che non varino le caratteristiche tecniche indicate nel documento di circolazione (es. limite massimo di emissioni sonore)…
Ecco il link:
http://www.poliziadistato.it/pds/gfo...fid=13&tid=612
- dal sito MotoTips:
Sostituzione Scarichi Non Omologati - Conseguenze legali
Ecco le conseguenze alle quali si va incontro se si monta uno scarico non omologato
"La sostituzione dell'elemento terminale del sistema di scarico deve avvenire non necessariamente con un pezzo originale, ma obbligatoriamente con uno omologato per l'impiego su quel particolare motociclo.
Circolare con l'elemento di scarico non omologato è sanzionato dall'art.72 C.d.S. con il pagamento di euro 71,00. Se le emissioni acustiche sono superiori ai livelli sonori ammessi, si aggiunge anche la sanzione prevista dall'art.155 C.d.S. pari ad euro 35,00.
Il comma 13 dell'articolo 72 del codice della strada sanziona "Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.
Invece l'articolo 78, commi 3 e 4, stabilisce che "Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433.
Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI".
Il tipo di sanzione è diversa in ragione del diverso comportamento illecito, sanzionato dal codice della strada.
Tuttavia è sempre da ricordare che a seguito della contestazione di una violazione al codice della strada che comporti il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria è sempre possibile esperire ricorso al Prefetto o al Giudice di pace, come previsto dagli artt. 203 e 204-bis."
- Motorizzazione Civile:
OMOLOGAZIONE SCARICHI
Per quanto riguarda gli scarichi, non c’è bisogno di nessun aggiornamento della carta di circolazione, se è marchiato CEE, la circolare ministeriale allegata lo conferma.
Ministero dei Trasporti - Divisione IV
Circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997
Oggetto: VEICOLI A MOTORE - SOSTITUZIONE DISPOSITIVO SILENZIATORE DI SCARICO.
"Sono pervenute, a questa sede, numerose segnalazioni di utenti in merito alla problematica della sostituzione del dispositivo silenziatore dello scarico dei veicoli a motore.
In particolare, alcune di queste riguardano anche le sanzioni applicate dagli organi di polizia nei casi di riscontrata "non originalità" del dispositivo in oggetto, in base all'art. 78 del Codice della strada (decreto legislativo 30/04/92 numero 285).
Come è noto, il dispositivo silenziatore di scarico ha durata limitata rispetto alla vita media del veicolo sul quale è installato, e pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni al fine di rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di circolazione del veicolo stesso.
Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice (si rammenta che il tipo di silenziatore non viene indicato nel documento di circolazione), oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato in base a norme dell'Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo.
Si fa presente che il citato articolo 78 del Codice della strada prevede i casi in cui si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita:
"...quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72...".
L'azione di "modifica" citata in detto articolo 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato, come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche, e meccaniche dell'intero sistema di scarico.
Tale ultima circostanza è l'unica per la quale si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C.
Da ultimo, si fa presente che il dispositivo di scarico, anche se di sostituzione, e di tipo omologato, deve comunque consentire il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione.
Tale accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm. dall'orifizio di scarico al regime di giri prestabilito, e può essere facilmente effettuato dagli organi di Polizia mediante un fonometro.
Per facilitare l'individuazione dei silenziatori originali, nel corso degli accertamenti su strada, si fa presente che questi riportano il marchio del fabbricante del veicolo ovvero un logo dello stesso oltre ad un codice alfanumerico.
Per contro un silenziatore di sostituzione omologato riporta, oltre al marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso, anche un marchio internazionale di omologazione di cui si riporta un fac simile:
ex 00 0000
Le marcature sopra descritte devono essere punzonate sul corpo dei dispositivi, o sugli elementi degli stessi.
AL MUGELLO NON SI DORME...................
Ultima modifica di CUCCHE46 il Sab Mag 24, 2008 12:30 pm, modificato 2 volte

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Re: normative terminali di scarico
Dr. Ing. Tullio D'ULISSE
- La Moto.it (legale dell'editoriale):
L'anno scorso un motociclista veniva fermato a un posto di blocco dei carabinieri, i quali gli contestavano la violazione del codice della strada perché circolava alla guida della moto con silenziatore non omologato. I militari , pertanto, applicavano una sanzione di 328 euro e il ritiro della carta di circolazione così come previsto dall'articolo 78 comma 3 e 4, del codice della strada. Il malcapitato, tuttavia, convinto dell'errore di interpretazione della normativa vigente, presentava ricorso al giudice di pace di Caprino Veronese (VR), il quale con sentenza n.12201 accoglieva le richieste del motociclista riducendo la sanzione a 65 euro e restituendo il libretto.
Cosa dice la legge:
Di omologazione e impianti di scarico si occupano gli articoli 78 e 79. Ma secondo il Giudice di pace di Caprino Veronese, l'articolo che le forze dell'ordine devono contestare è il 79, non il 78. L'articolo 78, comma 3 e , si riferisce alle modifiche strutturali delle caratteristiche costruttive del mezzo, con ciò si intendono il motore, il telaio e i freni che nulla hanno a che fare con la sostituzione dei dispositivi silenziatori originali. Sempre lo stesso articolo al comma 1 prescrive gli obblighi conseguenti alle eventuali modifiche costruttive ce vengono apportate ai veicoli circolanti, per le quali sussiste l'obbligo della visita di prova presso i competenti uffici della Direzione generale della Motorizzazione. La sanzione per chi viola le suddette disposizioni, è il pagamento di una somma da 328 a 1.311 euro e la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione. L'articolo 79, al comma 4, precisa invece che "chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 72 non funzionanti, o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 65 a euro 262. L'esplicito richiamo all'art. 72 del codice della strada consente di individuare senza alcun dubbio le parti tecniche del veicolo la cui alterazione è sanzionata dal menzionato art.79, tra le quali i dispositivi silenziatori e di scarico che sono menzionati nella lettera b del comma 1 dell'articolo 72.
Conclusioni:
Data la specificità delle disposizioni contenute nell'art. 79 e l'esplicito riferimento ai dispositivi di scarico, deve ritenersi errata l'applicazione dell'articolo 78 (che pur nella sua generalità potrebbe inquadrare anche l'ipotesi contestata) e le annesse sanzioni a chi venga sorpreso alla guida di una moto con lo scarico non omologato. Nel caso in oggetto dunque la sanzione è di "soli" 65 euro, così come prevista dall' articolo 79.
Si può ricorrere… Potete presentare ricorso al giudice di pace o al prefetto:
a) Al Giudice di Pace: Entro 30 giorni dalla data di notifica dell'infrazione depositate presso l'ufficio del giudice di pace competente (cioè quello della zona dove è stata elevata la multa) quattro copie autografe della lettera con i motivi del ricorso ed una copia del verbale di notifica. Se la multa è stata emessa in una città diversa dalla vostra, eleggete domicilio presso quella cancelleria. ATTENZIONE : ricordate che dovete presentarvi personalmente all'udienza fissata dal giudice, pena l' improcedibilità (il ricorso è perso in partenza). Ricordate anche che si tratta di una causa vera e propria, è possibile difendersi da soli, ma è meglio farsi assistere da un legale.
b) Al Prefetto: Bisogna inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 60 giorni dal ricevimento della multa,.al comando che ha elevato la contravvenzione. La raccomandata deve contenere: a) una lettera con i motivi per cui fate ricorso; b) una fotocopia del verbale di notifica; c) una fotocopia del libretto di circolazione. ATTENZIONE: il prefetto ha 90 giorni di tempo per accogliere o respingere il ricorso. Se lo respinge, ma emette l'ordinanza dopo più di 90 giorni dall'opposizione del ricorso stesso, è possibile opporre ancora un'ulteriore ricorso al giudice di pace ( entro 30 giorni) , citando la legge n.340/2000
- Gli articoli incriminati (leggeteli molto bene):
Art. 72 - Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con:
a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.
2 bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.
2 ter. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose o di persone, con massa complessiva a pieno carico superiore a 7t., devono essere equipaggiati con dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. A decorrere dal 1º gennaio 2005, chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.
3 bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati e omologati dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli.
3 ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi.
4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.
5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.
6. Il Ministro delle infrastrutture dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.
7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto .
8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.
10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro dei trasporti.
11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.
12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
- La Moto.it (legale dell'editoriale):
L'anno scorso un motociclista veniva fermato a un posto di blocco dei carabinieri, i quali gli contestavano la violazione del codice della strada perché circolava alla guida della moto con silenziatore non omologato. I militari , pertanto, applicavano una sanzione di 328 euro e il ritiro della carta di circolazione così come previsto dall'articolo 78 comma 3 e 4, del codice della strada. Il malcapitato, tuttavia, convinto dell'errore di interpretazione della normativa vigente, presentava ricorso al giudice di pace di Caprino Veronese (VR), il quale con sentenza n.12201 accoglieva le richieste del motociclista riducendo la sanzione a 65 euro e restituendo il libretto.
Cosa dice la legge:
Di omologazione e impianti di scarico si occupano gli articoli 78 e 79. Ma secondo il Giudice di pace di Caprino Veronese, l'articolo che le forze dell'ordine devono contestare è il 79, non il 78. L'articolo 78, comma 3 e , si riferisce alle modifiche strutturali delle caratteristiche costruttive del mezzo, con ciò si intendono il motore, il telaio e i freni che nulla hanno a che fare con la sostituzione dei dispositivi silenziatori originali. Sempre lo stesso articolo al comma 1 prescrive gli obblighi conseguenti alle eventuali modifiche costruttive ce vengono apportate ai veicoli circolanti, per le quali sussiste l'obbligo della visita di prova presso i competenti uffici della Direzione generale della Motorizzazione. La sanzione per chi viola le suddette disposizioni, è il pagamento di una somma da 328 a 1.311 euro e la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione. L'articolo 79, al comma 4, precisa invece che "chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 72 non funzionanti, o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 65 a euro 262. L'esplicito richiamo all'art. 72 del codice della strada consente di individuare senza alcun dubbio le parti tecniche del veicolo la cui alterazione è sanzionata dal menzionato art.79, tra le quali i dispositivi silenziatori e di scarico che sono menzionati nella lettera b del comma 1 dell'articolo 72.
Conclusioni:
Data la specificità delle disposizioni contenute nell'art. 79 e l'esplicito riferimento ai dispositivi di scarico, deve ritenersi errata l'applicazione dell'articolo 78 (che pur nella sua generalità potrebbe inquadrare anche l'ipotesi contestata) e le annesse sanzioni a chi venga sorpreso alla guida di una moto con lo scarico non omologato. Nel caso in oggetto dunque la sanzione è di "soli" 65 euro, così come prevista dall' articolo 79.
Si può ricorrere… Potete presentare ricorso al giudice di pace o al prefetto:
a) Al Giudice di Pace: Entro 30 giorni dalla data di notifica dell'infrazione depositate presso l'ufficio del giudice di pace competente (cioè quello della zona dove è stata elevata la multa) quattro copie autografe della lettera con i motivi del ricorso ed una copia del verbale di notifica. Se la multa è stata emessa in una città diversa dalla vostra, eleggete domicilio presso quella cancelleria. ATTENZIONE : ricordate che dovete presentarvi personalmente all'udienza fissata dal giudice, pena l' improcedibilità (il ricorso è perso in partenza). Ricordate anche che si tratta di una causa vera e propria, è possibile difendersi da soli, ma è meglio farsi assistere da un legale.
b) Al Prefetto: Bisogna inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 60 giorni dal ricevimento della multa,.al comando che ha elevato la contravvenzione. La raccomandata deve contenere: a) una lettera con i motivi per cui fate ricorso; b) una fotocopia del verbale di notifica; c) una fotocopia del libretto di circolazione. ATTENZIONE: il prefetto ha 90 giorni di tempo per accogliere o respingere il ricorso. Se lo respinge, ma emette l'ordinanza dopo più di 90 giorni dall'opposizione del ricorso stesso, è possibile opporre ancora un'ulteriore ricorso al giudice di pace ( entro 30 giorni) , citando la legge n.340/2000
- Gli articoli incriminati (leggeteli molto bene):
Art. 72 - Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con:
a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.
2 bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.
2 ter. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose o di persone, con massa complessiva a pieno carico superiore a 7t., devono essere equipaggiati con dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. A decorrere dal 1º gennaio 2005, chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.
3 bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati e omologati dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli.
3 ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi.
4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.
5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.
6. Il Ministro delle infrastrutture dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.
7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto .
8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.
10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro dei trasporti.
11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.
12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
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Re: normative terminali di scarico
Art. 78 - Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 79 - Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione.
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.
2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.
3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.
4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti, o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. La misura della sanzione è da euro 1.000 a euro 10.000 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9 bis e 9 ter.
Art. 155 Limitazione dei rumori.
1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico, e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa.
2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza, e non deve essere alterato.
3. Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità fissati dal regolamento.
4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono limitare l'emissione sonora ai tempi massimi previsti dal regolamento e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 34,98 a euro 143,19.
- Come comportarsi nel caso vi sia bisogno:
Ho già scritto più volte che siete perfettamente in regola, però in teoria nulla impedisce alle forze dell’ordine di multare comunque anche una moto appena uscita dal concessionario senza nessuna modifica.
Cosa fare in questi casi:
Al momento della multa vi chiederanno di firmarla e se volete far scrivere qualche cosa nelle note, la vostra risposta sarà SI da quel momento dovrete far scrivere le seguenti note:
1-Lo scarico riporta l’omologazione e3 ben visibile sul corpo del silenziatore
2-Siete in possesso di dichiarazione di omologazione da parte della casa produttrice. (Anche in questo caso vale solo per clienti GPR non so cosa faccia la concorrenza).
3-Avete una copia di una circolare del Ministero dei Trasporti che attesta che gli scarichi omologati sono sostitutivi dell’originale e quindi sono in regola a tutti gli effetti (Circolare DC IV B /03 1997 del 24/11/1997). (quella che vi posterò se volete)
4-Avete una copia di una circolare del Ministero dei Trasporti in cui si attesta che gli scarichi omologati non devono procedere all’aggiornamento della carta di circolazione. (come sopra)
5- Se vogliono multarvi con l’art.78 far presente che l’articolo di riferimento è il 72 in quanto i silenziatori rientrano nei dispositivi specificati nel comma 2 dell’articolo 72.
6-Se la sanzione si riferisce all’art. 78 e prevede anche il ritiro del libretto far presente che l’art.72 comma 13 prevede la sanzione amministrativa e non il ritiro del libretto nel caso in cui si circoli addirittura senza il silenziatore.
Dopo tutto questo il controllore si sarà stancato, ma se dovesse dire io sequestro comunque, allora potete pretendere che:
1-La moto venga ritirata con un carroattrezzi.
2-Voi tornate in taxi e vi fate fare la ricevuta.
Al che il tipo spara fuori il fonometro convinto di fregarvi, voi che conoscete benissimo le norme della 97/24/9 gli direte subito che il fonometro va posizionato a 50 cm e a 45 gradi dal beccuccio di uscita (pretendere soprattutto i gradi) in quanto ogni centimetro ed ogni grado di differenza cambia il rumore, dato che se hanno il metro non hanno il goniometro la prova è già finita, se hanno tutto ( ) posso fare la prova statica ma non quella di passata che deve essere effettuata su un tracciato privo di rumori di fondo lungo almeno 100 metri o profondo 15, in quanto bisogna arrivare nel punto 1 a 50 all'ora e poi spalancare per 20 metri fino al punto 2, il fonometro sarà posizionato a metà cioè al decimo metro, ma non sulla linea di passata ma a
7.5 metri di distanza. Prova da effettuare sia da destra che da sinistra.
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 79 - Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione.
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.
2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.
3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.
4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti, o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. La misura della sanzione è da euro 1.000 a euro 10.000 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9 bis e 9 ter.
Art. 155 Limitazione dei rumori.
1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico, e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa.
2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza, e non deve essere alterato.
3. Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità fissati dal regolamento.
4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono limitare l'emissione sonora ai tempi massimi previsti dal regolamento e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 34,98 a euro 143,19.
- Come comportarsi nel caso vi sia bisogno:
Ho già scritto più volte che siete perfettamente in regola, però in teoria nulla impedisce alle forze dell’ordine di multare comunque anche una moto appena uscita dal concessionario senza nessuna modifica.
Cosa fare in questi casi:
Al momento della multa vi chiederanno di firmarla e se volete far scrivere qualche cosa nelle note, la vostra risposta sarà SI da quel momento dovrete far scrivere le seguenti note:
1-Lo scarico riporta l’omologazione e3 ben visibile sul corpo del silenziatore
2-Siete in possesso di dichiarazione di omologazione da parte della casa produttrice. (Anche in questo caso vale solo per clienti GPR non so cosa faccia la concorrenza).
3-Avete una copia di una circolare del Ministero dei Trasporti che attesta che gli scarichi omologati sono sostitutivi dell’originale e quindi sono in regola a tutti gli effetti (Circolare DC IV B /03 1997 del 24/11/1997). (quella che vi posterò se volete)
4-Avete una copia di una circolare del Ministero dei Trasporti in cui si attesta che gli scarichi omologati non devono procedere all’aggiornamento della carta di circolazione. (come sopra)
5- Se vogliono multarvi con l’art.78 far presente che l’articolo di riferimento è il 72 in quanto i silenziatori rientrano nei dispositivi specificati nel comma 2 dell’articolo 72.
6-Se la sanzione si riferisce all’art. 78 e prevede anche il ritiro del libretto far presente che l’art.72 comma 13 prevede la sanzione amministrativa e non il ritiro del libretto nel caso in cui si circoli addirittura senza il silenziatore.
Dopo tutto questo il controllore si sarà stancato, ma se dovesse dire io sequestro comunque, allora potete pretendere che:
1-La moto venga ritirata con un carroattrezzi.
2-Voi tornate in taxi e vi fate fare la ricevuta.
Al che il tipo spara fuori il fonometro convinto di fregarvi, voi che conoscete benissimo le norme della 97/24/9 gli direte subito che il fonometro va posizionato a 50 cm e a 45 gradi dal beccuccio di uscita (pretendere soprattutto i gradi) in quanto ogni centimetro ed ogni grado di differenza cambia il rumore, dato che se hanno il metro non hanno il goniometro la prova è già finita, se hanno tutto ( ) posso fare la prova statica ma non quella di passata che deve essere effettuata su un tracciato privo di rumori di fondo lungo almeno 100 metri o profondo 15, in quanto bisogna arrivare nel punto 1 a 50 all'ora e poi spalancare per 20 metri fino al punto 2, il fonometro sarà posizionato a metà cioè al decimo metro, ma non sulla linea di passata ma a
7.5 metri di distanza. Prova da effettuare sia da destra che da sinistra.
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Re: normative terminali di scarico
BENE!!! ADESSO STAMPO TUTTO E SE DOVESSERO FERMARMI INIZIO CON CALMA A LEGGERGLIELO!!!! 

Se sei incerto...tieni aperto! Troy the Best!

DesmoPera- -Moderatore-




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Re: normative terminali di scarico
DesmoPera ha scritto:BENE!!! ADESSO STAMPO TUTTO E SE DOVESSERO FERMARMI INIZIO CON CALMA A LEGGERGLIELO!!!!
Veissimo, se si cambia solo il terminale e si porta insieme ai documenti una copia di questi scritti non ci possono praticamente dir nulla.


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